New York 16 dicembre 1966
Entrata in vigore il 23 marzo 1976
Gli Stati parti del
presente Patto,
Considerato che, in conformità ai
principi enunciati nello
Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità
inerente a tutti i membri
della famiglia umana e dei loro diritti uguali e inalienabili,
costituisce il fondamento
della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Riconosciuto che questi diritti
derivano dalla dignità
inerente alla persona umana;
Riconosciuto che, in conformità
alla Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo, l'ideale dell'essere umano
libero, che goda delle
libertà civili e politiche e della libertà dal timore e dalla
miseria, può essere
conseguito soltanto se vengono create condizioni le quali
permettano ad ognuno di godere
dei propri diritti civili e politici, nonché dei propri diritti
economici, sociali e
culturali;
Considerato che lo Statuto delle
Nazioni Unite impone agli
Stati l'obbligo di promuovere il rispetto e l'osservanza dei
diritti e delle libertà
dell'uomo;
Considerato infine che l'individuo
in quanto ha dei doveri
verso gli altri e verso la collettività alla quale appartiene, è
tenuto a sforzarsi di
promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nel presente
Patto;
Hanno convenuto quanto segue:
PARTE PRIMA
Articolo 1
1. Tutti i popoli hanno il diritto
di autodeterminazione.
In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro
statuto politico e
perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e
culturale.
2. Per raggiungere i loro fini,
tutti i popoli possono
disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie
risorse naturali senza
pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica
internazionale, fondata
sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale.
In nessun caso un popolo
può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.
3. Gli Stati parti del presente
Patto, ivi compresi quelli
che sono responsabili dell'amministrazione di territori non
autonomi e di territori in
amministrazione fiduciaria, debbono promuovere 1' attuazione del
diritto di
autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in
conformità alle disposizioni
dello Statuto delle Nazioni Unite.
PARTE SECONDA
Articolo 2
1. Ciascuno degli Stati parti del
presente Patto si impegna
a rispettare ed a garantire a tutti gli individui che si trovino
sul suo territorio e
siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel
presente Patto, senza
distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il
sesso, la religione,
l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine
nazionale o sociale, la
condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.
2. Ciascuno degli Stati parti del
presente Patto si impegna
a compiere, in armonia con le proprie procedure costituzionali e
con le disposizioni del
presente Patto, i passi per l'adozione delle misure legislative o
d'altro genere che
possano occorrere per rendere effettivi i diritti riconosciuti nel
presente Patto, qualora
non vi provvedano già le misure, legislative o d'altro genere, in
vigore.
3. Ciascuno degli Stati parti del
presente Patto s'impegna
a:
a) Garantire che qualsiasi persona,
i cui diritti o
libertà riconosciuti dal presente Patto siano stati violati,
disponga di effettivi mezzi
di ricorso, anche nel caso in cui la violazione sia stata commessa
da persone agenti
nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali;
b) Garantire che l'autorità competente, giudiziaria,
amministrativa o legislativa, od
ogni altra autorità competente ai sensi dell'ordinamento giuridico
dello Stato, decida in
merito ai diritti del ricorrente, e sviluppare le possibilità di
ricorso in sede
giudiziaria;
c) Garantire che le autorità competenti diano esecuzione a
qualsiasi pronuncia di
accoglimento di tali ricorsi.
Articolo 3
Gli Stati parti del presente Patto
s'impegnano a garantire
agli uomini e alle donne la parità giuridica nel godimento di
tutti i diritti civili e
politici enunciati nel presente Patto.
Articolo 4
1. In caso di pericolo pubblico
eccezionale, che minacci
l'esistenza della nazione e venga proclamato con atto ufficiale,
gli Stati parti del
presente Patto possono prendere misure le quali deroghino agli
obblighi imposti dal
presente Patto, nei limiti in cui la situazione strettamente lo
esiga, e purché tali
misure non siano incompatibili con gli altri obblighi imposti agli
Stati medesimi dal
diritto internazionale e non comportino una discriminazione
fondata unicamente sulla
razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione o
sull'origine sociale.
2. La suddetta disposizione non
autorizza alcuna deroga
agli articoli 6,7,8 (paragrafi 1 e 2), 11, 15, 16 e 18.
3. Ogni stato parte del presente
Patto che si avvalga del
diritto di deroga deve informare immediatamente, tramite il
Segretario generale delle
Nazioni Unite agli altri Stati parti del presente Patto sia delle
disposizioni alle quali
ha derogato sia dei motivi che hanno provocato la deroga. Una
nuova comunicazione deve
essere fatta, per lo stesso tramite, alla in cui la deroga
medesima viene fatta cessare.
Articolo 5
1. Nessuna disposizione del
presente Patto può essere
interpretata nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato,
gruppo o individuo di
intraprendere attività o di compiere atti miranti a sopprimere uno
dei diritti o delle
libertà riconosciuti nel presente Patto ovvero a limitarlo in
misura maggiore di quanto
è previsto dal Patto stesso.
2. Nessuna restrizione o deroga a
diritti fondamentali
dell'uomo riconosciuti o vigenti in qualsiasi Stato parte del
presente Patto in virtù
dileggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, può essere
ammessa col pretesto che il
presente Patto non li riconosce o li riconosce in minor misura.
PARTE TERZA
Articolo 6
1. Il diritto alla vita è inerente
alla persona umana.
Questo diritto deve esser protetto dalla legge. Nessuno può essere
arbitrariamente
privato della vita.
2. Nei paesi in cui la pena di
morte non è stata abolita,
una sentenza capitale può essere pronunciata soltanto per i
delitti più gravi, in
conformità alle leggi vigenti al momento in cui il delitto fu
commesso e purché ciò non
sia in contrasto ne con le disposizioni del presente Patto né con
la Convenzione per la
prevenzione e la punizione del delitto di genocidio. Tale pena può
essere eseguita
soltanto in virtù di una sentenza definitiva, resa da un tribunale
competente.
3. Quando la privazione della vita
costituisce delitto di
genocidio, resta inteso che nessuna disposizione di questo
articolo autorizza uno Stato
parte del presente Patto a derogare in alcun modo a qualsiasi
obbligo assunto in base alle
norme della Convenzione per la prevenzione e la punizione del
delitto di genocidio.
4. Ogni condannato a morte ha il
diritto di chiedere la
grazia o la commutazione della pena. L'amnistia, la grazia o la
commutazione della pena di
morte possono essere accordate in tutti i casi.
5. Una sentenza capitale non può
essere pronunciata per
delitti commessi dai minori di 18 anni e non può essere eseguita
nei confronti di donne
incinte.
6. Nessuna disposizione di questo
articolo può essere
invocata per ritardare o impedire l'abolizione della pena di morte
ad opera di uno Stato
parte del presente Patto.
Articolo 7
Nessuno può essere sottoposto alla
tortura né a punizioni
o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, in particolare,
nessuno può essere
sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico
o scientifico.
Articolo 8
1. Nessuno può esser tenuto in
stato di schiavitù: la
schiavitù e la tratta degli schiavi sono proibite sotto qualsiasi
forma.
2. Nessuno può esser tenuto in
stato di servitù
3.
a) Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od
obbligatorio;
b) La lettera a) del presente paragrafo non può essere
interpretata nel senso di
proibire, in quei paesi dove certi delitti possono essere puniti
con la detenzione
accompagnata dai lavori forzati, che sia scontata una pena ai
lavori forzati, inflitta da
un tribunale competente;
c) L'espressione "lavoro forzato o obbligatorio", ai fini del
presente
paragrafo, non comprende:
i) qualsiasi lavoro o servizio, diverso da quello menzionato alla
lettera b), normalmente
imposto ad un individuo che sia detenuto in base a regolare
decisione giudiziaria o che,
essendo stato oggetto di una tale decisione, sia in libertà
condizionata;
ii) qualsiasi servizio di carattere militare e, in quei paesi ove è
ammessa l'obiezione
di coscienza, qualsiasi servizio nazionale imposto per legge agli
obiettori di coscienza;
iii) qualsiasi servizio imposto in situazioni di emergenza o di
calamità che minacciano
la vita o il benessere della comunità;
iv) qualsiasi lavoro o servizio che faccia parte dei normali
obblighi civili.
Articolo 9
1. Ogni individuo ha diritto alla
libertà o alla sicurezza
della propria persona. Nessuno può essere arbitrariamente
arrestato o detenuto. Nessuno
può esser privato della propria libertà, se non per i motivi e
secondo la procedura
previsti dalla legge.
2. Chiunque sia arrestato deve
essere informato, al momento
del suo arresto, dei motivi dell'arresto medesimo, e deve al più
presto aver notizia di
qualsiasi accusa mossa contro di lui.
3. Chiunque sia arrestato o
detenuto in base ad un'accusa
di carattere penale deve essere tradotto al più presto dinanzi a
un giudice o ad altra
autorità competente per legge ad esercitare funzioni giudiziarie, e
ha diritto ad essere
giudicato entro un termine ragionevole, o rilasciato. La
detenzione delle persone in
attesa di giudizio non deve costituire la regola, ma il loro
rilascio può essere
subordinato a garanzie che assicurino la comparizione
dell'accusato sia ai fini del
giudizio, in ogni altra fase del processo, sia eventualmente, ai
fini della esecuzione
della sentenza.
4. Chiunque sia privato della
propria libertà per arresto
o detenzione ha diritto a ricorrere ad un tribunale, affinché
questo possa decidere senza
indugio sulla legalità della sua detenzione e, nel caso questa
risulti illegale, possa
ordinare il suo rilascio.
5. Chiunque sia stato vittima di
arresto o detenzione
illegali ha pieno diritto a un indennizzo.
Articolo 10
1. Qualsiasi individuo privato
della propria libertà deve
essere trattato con umanità e col rispetto della dignità inerente
alla persona umana.
2.
a) Gli imputati, salvo circostanze eccezionali, devono essere
separati dai condannati e
sottoposti a un trattamento diverso, consono alla loro condizione
di persone non
condannate;
b) gli imputati minorenni devono esser separati dagli adulti e il
loro caso deve esser
giudicato il più rapidamente possibile.
3. Il regime penitenziario deve
comportare un trattamento
dei detenuti che abbia per fine essenziale il loro ravvedimento e
la loro riabilitazione
sociale. I rei minorenni devono essere separati dagli adulti e
deve esser loro accordato
un trattamento adatto alla loro età e alloro stato giuridico.
Articolo 11
Nessuno può essere imprigionato per
il solo motivo che non
è in grado di adempiere a un obbligo contrattuale.
Articolo 12
1. Ogni individuo che si trovi
legalmente nel territorio di
uno Stato ha diritto alla libertà di movimento e alla libertà di
scelta della residenza
in quel territorio.
2. Ogni individuo è libero di
lasciare qualsiasi paese,
incluso il proprio.
3. I suddetti diritti non possono
essere sottoposti ad
alcuna restrizione, tranne quelle che siano previste dalla legge,
siano necessarie per
proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la sanità o
la moralità pubbliche,
ovvero gli altrui diritti e libertà, e siano compatibili con gli
altri diritti
riconosciuti dal presente Patto.
4. Nessuno può essere
arbitrariamente privato del diritto
di entrare nel proprio paese.
Articolo 13
Uno straniero che si trovi
legalmente nel territorio di uno
Stato parte del presente Patto non può esserne espulso se non in
base a una decisione
presa in conformità della legge e, salvo che vi si oppongano
imperiosi motivi di
sicurezza nazionale, deve avere la possibilità di far valere le
proprie ragioni contro la
sua espulsione, di sottoporre il proprio caso all'esame
dell'autorità competente, o di
una o più persone specificamente designate da detta autorità, e di
farsi rappresentare
innanzi ad esse a tal fine.
Articolo 14
1. Tutti sono eguali dinanzi ai
tribunali e alle corti di
giustizia. Ogni individuo ha diritto ad un'equa e pubblica udienza
dinanzi a un tribunale
competente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge,
allorché si tratta di
determinare la fondatezza di un'accusa penale che gli venga
rivolta, ovvero di accertare i
suoi diritti ed obblighi mediante un giudizio civile. Il processo
può svolgersi
totalmente o parzialmente a porte chiuse, sia per motivi di
moralità, di ordine pubblico
o di sicurezza nazionale in una società democratica, sia quando lo
esiga l'interesse
della vita privata delle parti in causa, sia, nella misura
ritenuta strettamente
necessaria dal tribunale, quando per circostanze particolari la
pubblicità nuocerebbe
agli interessi della giustizia; tuttavia, qualsiasi sentenza
pronunciata in un giudizio
penale o civile dovrà essere resa pubblica, salvo che l'interesse
di minori esiga il
contrario, ovvero che il processo verta su controversie
matrimoniali o sulla tutela dei
figli.
2. Ogni individuo accusato di un
reato ha il diritto di
essere presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia
stata provata legalmente.
3. Ogni individuo accusato di un
reato ha diritto, in
posizione di piena eguaglianza, come minimo alle seguenti
garanzie:
a) ad essere informato sollecitamente e in modo Circostanziato, in
una lingua a lui
comprensibile, della natura e dei motivi dell'accusa a lui
rivolta;
b) a disporre del tempo e dei mezzi necessari alla preparazione
della difesa ed a
comunicare con un difensore di sua scelta;
c) ad essere giudicato senza ingiustificato ritardo;
d) ad essere presente al processo ed a difendersi personalmente o
mediante un difensore di
sua scelta; nel caso sia sprovvisto di un difensore, ad essere
informato del suo diritto
ad averne e, ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo esiga, a
vedersi assegnato un
difensore d'ufficio, a titolo gratuito se egli non dispone di
mezzi sufficienti per
compensarlo;
e) a interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ad
ottenere la citazione e
l'interrogatorio dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni
dei testimoni a carico;
f) a farsi assistere gratuitamente da un interprete, ad caso egli
non comprenda o non
parli la lingua usata in udienza;
g) a non essere costretto a deporre contro se stesso oda
confessarsi colpevole.
4. La procedura applicabile ai
minorenni dovrà tener conto
della loro età e dell'interesse a promuovere la loro
riabilitazione.
5. Ogni individuo condannato per un
reato ha diritto a che
l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano
riesaminati da un tribunale di
seconda istanza in conformità della legge.
6. Quando un individuo è stato
condannato con sentenza
definitiva e successivamente tale condanna viene annullata, ovvero
viene accordata la
grazia, in quanto un fatto nuovo o scoperto dopo la condanna
dimostra che era Stato
commesso un errore giudiziario, l'individuo che ha scontato una
pena in virtù di detta
condanna deve essere indennizzato, in conformità della legge, a
meno che non venga
provato che la mancata scoperta in tempo utile del fatto ignoto è a
lui imputabile in
tutto o in parte.
7. Nessuno può essere sottoposto a
nuovo giudizio o a
nuova pena, per un reato per il quale sia stato già assolto o
condannato con sentenza
definitiva in conformità al diritto e alla procedura penale di
ciascun paese.
Articolo 15
1. Nessuno può essere condannato
per azioni od omissioni
che, al momento in cui venivano commesse, non costituivano reato
secondo il diritto
interno o il diritto internazionale. Così pure, non può essere
inflitta una pena
superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia
stato commesso. Se,
posteriormente alla commissione del reato, la legge prevede
l'applicazione di una pena
più lieve, il colpevole deve beneficiarne.
2. Nulla, nel presente articolo,
preclude il deferimento a
giudizio e la condanna di qualsiasi individuo per atti od
omissioni che, al momento in cui
furono commessi, costituivano reati secondo i principi generali
del diritto riconosciuti
dalla comunità delle nazioni.
Articolo 16
Ogni individuo ha diritto al
riconoscimento in qualsiasi
luogo della sua personalità giuridica.
Articolo 17
1. Nessuno può essere sottoposto ad
interferenze
arbitrarie o illegittime nella sua vita privata, nella sua
famiglia, nella sua casa o
nella sua corrispondenza, né a illegittime offese al suo onore e
alla sua reputazione.
2. Ogni individuo ha diritto ad
essere tutelato dalla legge
contro tali interferenze od offese.
Articolo 18
1. Ogni individuo ha diritto alla
libertà di pensiero, di
coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di avere
o di adottare una
religione o un credo di sua scelta, nonché la libertà di
manifestare, individualmente o
in comune con altri, e sia in pubblico sia in privato, la propria
religione o il proprio
credo nel culto e nell'osservanza dei riti, nelle pratiche e
nell'insegnamento.
2. Nessuno può essere assoggettato a
costrizioni che
possano menomare la sua libertà di avere o adottare una religione o
un credo di sua
scelta.
3. La libertà di manifestare la
propria religione o il
proprio credo può essere sottoposta unicamente alle restrizioni
previste dalla legge e
che siano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica,
dell'ordine pubblico e della
sanità pubblica, della morale pubblica o degli altrui diritti e
libertà fondamentali.
4. Gli Stati parti del presente
Patto si impegnano a
rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori
legali di curare
l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle
proprie convinzioni.
Articolo 19
1. Ogni individuo ha diritto a non
essere molestato per le
proprie opinioni.
2. Ogni individuo ha il diritto
alla libertà di
espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare,
ricevere e diffondere
informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere,
oralmente, per iscritto,
attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi
altro mezzo di sua scelta
3. L'esercizio delle libertà
previste al paragrafo 2 del
presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali può
essere pertanto
sottoposto a talune restrizioni che però devono essere
espressamente stabilite dalla
legge ed necessarie:
a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui;
b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine
pubblico, della sanità o
della morale pubbliche.
Articolo 20
1. Qualsiasi propaganda a favore
della guerra deve esser
vietata dalla legge.
2. Qualsiasi appello all'odio
nazionale, razziale o
religioso che costituisca incitamento alla discriminazione,
all'ostilità o alla violenza
deve essere vietato dalla legge.
Articolo 21
È riconosciuto il diritto di
riunione pacifica.
L'esercizio di tale diritto non può formare oggetto di restrizioni
tranne quelle imposte
in conformità alla legge e che siano necessarie in una società
democratica,
nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza
pubblica, dell'ordine pubblico o
per tutelare la sanità e la morale pubbliche, o gli altrui diritti
e libertà.
Articolo 22
1. Ogni individuo ha diritto alla
libertà di associazione,
che include il diritto di costituire dei sindacati e di aderirvi
per la tutela de propri
interessi.
2. L'esercizio di tale diritto non
può formare oggetto di
restrizioni, tranne quelle stabilite dalla legge e che siano
necessarie in una società
democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della
sicurezza pubblica,
dell'ordine pubblico, o per tutelare la sanità e la morale
pubbliche o gli altrui diritti
e libertà. Il presente articolo non impedisce di imporre
restrizioni legali all'esercizio
di tale diritto da parte dei membri delle forze armate e della
polizia.
3. Nessuna disposizione del
presente articolo autorizza gli
Stati parti della Convenzione del i948 dell'Organizzazione
Internazionale del Lavoro,
concernente la libertà sindacale e la tutela del diritto sindacale
a adottare misure
legislative che portino pregiudizio allo garanzie previste dalla
menzionata Convenzione, o
ad applicare le loro leggi in modo da causare tale pregiudizio.
Articolo 23
1. La famiglia è il nucleo naturale
e fondamentale della
società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo
Stato.
2. Il diritto di sposarsi e di
fondare una famiglia è
riconosciuto agli uomini e alle donne che abbiano l'età per
contrarre matrimonio.
3. li matrimonio non può essere
celebrato senza il libero
e pieno consenso dei futuri coniugi.
4. Gli Stati parti del presente
Patto devono prendere
misure idonee a garantire la parità di diritti e di responsabilità
dei coniugi riguardo
al matrimonio, durante il matrimonio e al momento del suo
scioglimento. In caso di
scioglimento deve essere assicurata ai figli la protezione
necessaria.
Articolo 24
1. Ogni fanciullo, senza
discriminazione alcuna fondata
sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione,
l'origine nazionale o sociale,
la condizione economica o la nascita, ha diritto a quelle misure
protettive che richiede
il suo stato minorile, da parte della sua famiglia, della società e
dello Stato.
2. Ogni fanciullo deve essere
registrato subito dopo la
nascita ed avere un nome.
3. Ogni fanciullo ha diritto ad
acquistare una
cittadinanza.
Articolo 25
1. Ogni cittadino ha il diritto, e
deve avere la
possibilità, senza alcuna delle discriminazioni menzionate
all'art. 2 e senza restrizioni
irragionevoli:
a) di partecipare alla direzione degli affari pubblici,
personalmente o attraverso
rappresentanti liberamente scelti;
b) di votare e di essere eletto, nel corso di elezioni veritiere,
periodiche, effettuate a
suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, che
garantiscano la libera espressione
della volontà degli elettori;
c) di accedere, in condizioni generali di eguaglianza, ai pubblici
impieghi del proprio
paese.
2. Tutti gli individui sono eguali
dinanzi alla legge e
hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela
da parte della legge. A
questo riguardo, la legge deve proibire qualsiasi discriminazione e
garantire a tutti gli
individui una tutela eguale ed effettiva contro ogni
discriminazione, sia essa fondata
sulla razza, il colore, il sesso' la lingua, la religione,
l'opinione politica o qualsiasi
altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione
economica, la nascita o
qualsiasi altra condizione.
Articolo 26
In quegli Stati, nei quali
esistono minoranze etniche, religiose, o linguistiche, gli
individui appartenenti a tali
minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita
culturale propria, di
professare e praticare la propria religione, o di usare la propria
lingua, in comune con
gli altri membri del proprio gruppo.
Articolo 28
1. È istituito un Comitato dei diritti dell'uomo
(indicato di qui innanzi, nel presente Patto, come "il Comitato").
Esso si
compone di diciotto membri ed esercita le funzioni qui appresso
previste.
2. Il Comitato si compone di cittadini degli Stati
parti del presente Patto, i quali debbono essere persone di alta
levatura morale e di
riconosciuta competenza nel campo dei diritti del l'uomo. Sarà
tenuto conto
dell'opportunità che facciano parte del Comitato alcune persone
aventi esperienza
giuridica.
3. I membri del Comitato sono eletti e ricoprono
la loro carica a titolo individuale.
Articolo 29
1.I membri del Comitato sono eletti a scrutinio
segreto fra una lista di persone che posseggano le qualità
stabilite all'art. 28, e che
siano state designate a tal fine dagli Stati parti del presente
Patto.
2. Ogni Stato parte del presente Patto può
designare non più di due persone. Queste persone devono essere
cittadini dello Stato che
le designa.
3. La stessa persona può essere designata più di
una volta.
Articolo 30
1. La prima elezione si svolgerà entro sei mesi a
partire dalla data di entrata in vigore del presente Patto.
2. Almeno quattro mesi prima della data di
ciascuna elezione al Comitato, salvo che si tratti di elezione per
colmare una vacanza
dichiarata in conformità all'art. 34, il Segretario generale delle
Nazioni Unite invita
per iscritto gli Stati parti del presente Patto a designare, nel
termine di tre mesi, i
candidati da essi proposti come membri del Comitato.
3. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite
compila una lista in ordine alfabetico di tutte le persone così
designate, facendo
menzione degli Stati parti che le hanno designate, e la comunica
agli Stati parti del
presente Patto almeno un mese prima della data di ogni elezione.
4. L'elezione dei membri del Comitato ha luogo nel
corso di una riunione degli Stati parti del presente Patto
convocata dal Segretario
generale delle Nazioni Unite presso la sede dell'Organizzazione.
In tale riunione, per la quale il quorum è costituito dai due
terzi degli Stati parti del
presente Patto, sono eletti membri del Comitato i candidati che
ottengono il maggior
numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei
rappresentanti degli Stati parti
presenti e votanti.
Articolo 31
1.. Il Comitato non può comprendere più di un
cittadino dello stesso Stato.
2. Nell'elezione del Comitato, deve tenersi conto
di un'equa ripartizione geografica dei seggi, e della
rappresentanza sia delle diverse
forme di civiltà sia dei principali sistemi giuridici.
Articolo 32
1. I membri del Comitato sono eletti per un
periodo di quattro anni. Se vengono nuovamente designati sono
rieleggibili. Tuttavia, il
mandato di nove membri eletti alla prima elezione scadrà al
termine di due anni: subito
dopo la prima elezione, i nomi di questi nove membri saranno
tirati a sorte dal Presidente
della riunione di cui al paragrafo 4 dell'art. 30.
2. Allo scadere del mandato, le elezioni si
svolgono in conformità alle disposizioni degli articoli precedenti
di questa parte del
Patto.
Articolo 33
1. Se, a giudizio unanime degli altri membri, un
membro del Comitato abbia cessato di esercitare le sue funzioni
per qualsiasi causa
diversa da un'assenza di carattere temporaneo, il Presidente del
Comitato ne informa il
Segretario generale delle Nazioni Unite, il quale dichiara vacante
il seggio occupato da
detto membro.
2. In caso di morte o di dimissione di un membro
del Comitato, il Presidente ne informa immediatamente il Segreta
rio generale delle
Nazioni Unite, il quale dichiara vacante il seggio a partire dalla
data della morte o
dalla data in cui avranno effetto le dimissioni.
Articolo 34
1. Quando una vacanza viene dichiarata in
conformità al l'art. 33, e se il mandato del membro da sostituire
non deve aver fine
entro i sei mesi successivi alla dichiarazione di vacanza, il
Segretario generale delle
Nazioni Unite ne avverte gli Stati parti del presente Patto, i
quali possono entro due
mesi designare dei candidati, in conformità all'art. 29,per
ricoprire il seggio vacante.
2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite
compila una lista in ordine alfabetico delle persone così
designate e la comunica agli
Stati parti del presente Patto. L'elezione per ricoprire il seggio
vacante si svolge
quindi in conformità alle disposizioni pertinenti della presente
parte del Patto.
3. Un membro del Comitato eletto ad un seggio
dichiarato vacante in conformità all'art. 33 rimane in carica fino
alla scadenza del
mandato del membro, il cui seggio nel Comitato sia divenuto
vacante ai sensi del predetto
articolo.
Articolo 35
I membri del Comitato ricevono, con l'approvazione
dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, degli emolumenti
prelevati sui fondi della
Organizzazione, alle condizioni stabilite dall'Assemblea generale,
avuto riguardo
all'importanza delle funzioni del Comitato.
Articolo 36
Il Segretario generale delle Nazioni Unite mette a
disposizione del Comitato il personale e i mezzi materiali
necessari perché esso possa
svolgere efficacemente le funzioni previste dal presente Patto.
Articolo 37
1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite
convocherà la prima riunione del Comitato nella sede
dell'Organizzazione.
2. Dopo la sua prima riunione, il Comitato si
riunisce alle scadenze previste dal proprio regolamento interno.
3. Le riunioni del Comitato si tengono normalmente
nella Sede delle Nazioni Unite ovvero nell'Ufficio delle Nazioni
Unite a Ginevra.
Articolo 38
Ogni membro del Comitato, prima di assumere la
carica, deve fare in udienza pubblica dichiarazione solenne che
egli eserciterà le sue
funzioni in modo imparziale e coscienzioso.
Articolo 39
1. Il Comitato elegge il proprio ufficio di
presidenza per un periodo di due anni. I componenti di tale
ufficio sono rieleggibili.
2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento
interno; questo deve tuttavia contenere, fra l'altro, le
disposizioni seguenti:
a) il quorum è di dodici membri;
b) le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei membri
presenti.
Articolo 40
1. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano
a presentare rapporti sulle misure che essi avranno adottate per
dare attuazione ai
diritti riconosciuti nel presente Patto, nonché sui progressi
compiuti nel godimento di
tali diritti:
a) entro un anno dall'entrata in vigore del presente Patto
rispetto a ciascuno degli Stati
parti;
b) successivamente, ogni volta che il Comitato ne farà richiesta.
2. Tutti i rapporti sono indirizzati al Segretario
generale delle Nazioni Unite, che li trasmette per esame al
Comitato. I rapporti indicano,
ove del caso, i fattori e le difficoltà che influiscano
nell'app1icazione del presente
Patto.
3.Il Segretario generale delle Nazioni Unite,
previa consultazione col Comitato, può trasmettere agli istituti
specializzati
interessati copia di quelle parti dei rapporti che possono
riguardare i campi di loro
competenza.
4. Il Comitato studia i rapporti presentati dagli
Stati parti del presente Patto. Esso trasmette agli Stati parti i
propri rapporti e le
osservazioni generali che ritenga opportune. Il Comitato può anche
trasmettere al
Consiglio economico e socia le tali osservazioni, accompagnate da
copie dei rapporti
ricevuti dagli Stati parti del presente Patto.
5. Gli Stati parti del presente Patto possono
presentare al Comitato i propri rilievi circa qualsiasi
osservazione fatta ai sensi del
paragrafo 4 del presente articolo.
Articolo 41
1. Ogni Stato parte del presente Patto può
dichiarare in qualsiasi momento, in base al presente articolo, di
riconoscere la
competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni,
nelle quali uno Stato parte
pretenda che un altro Stato parte non adempie agli obblighi
derivanti dal presente Patto.
Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere
ricevute ed esaminate soltanto
se provenienti da uno Stato parte che abbia dichiarato di
riconoscere, per quanto lo
concerne, la competenza del Comitato.
Il Comitato non può ricevere nessuna comunicazione riguardante uno
Stato parte che non
abbia fatto tale dichiarazione. Alle comunicazioni ricevute in
conformità al presente
articolo si applica la procedura seguente:
a) Se uno Stato parte del presente Patto ritiene che un altro
Stato parte non applica le
disposizioni del presente Patto, esso può richiamare sulla
questione, mediante
comunicazione scritta, l'attenzione di tale Stato. Entro tre mesi
dalla data di ricezione
della comunicazione, lo Stato destinatario fa pervenire allo Stato
che gli ha inviato la
comunicazione delle spiegazioni o altre dichiarazioni scritte
intese a chiarire la
questione, che dovrebbero includere, purché ciò sia possibile e
pertinente, riferimenti
alle procedure e ai ricorsi interni già utilizzati, o tuttora
pendenti ovvero ancora
esperibili.
b) Se, nel termine di sei mesi dalla data di ricezione della
comunicazione iniziale da
parte dello Stato destinatario la questione non è stata risolta
con soddisfazione di
entrambi gli Stati parti interessati, tanto l'uno che l'altro
hanno il diritto di
deferirla al Comitato, mediante notifica fatta sia al comitato sia
all'altro interessato.
c) Il Comitato può entrare nel merito di una questione ad esso
deferita soltanto dopo
avere accertato che tutti i ricorsi interni disponibili siano
stati esperiti ed esauriti
in conformità ai principi di diritto internazionale generalmente
riconosciuti. Questa
norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce
ingiustificati ritardi.
d) Quando esamina le comunicazioni previste dal presente articolo
il Comitato tiene seduta
a porte chiuse.
e) Salvo quanto è stabilito alla lettera c), il Comitato mette i
suoi buoni uffici a
disposizione degli Stati parti interessati, allo scopo di giungere
ad una soluzione
amichevole della questione, basata sul rispetto dei diritti
dell'uomo e delle libertà
fondamentali, quali sono riconosciuti dal presente Patto.
f) In ogni questione ad esso deferita, il Comitato può chiedere
agli Stati parti
interessati, di cui alla lettera b), di fornire qualsiasi
informazione pertinente.
g) Gli Stati parti interessati, di cui alla lettera b) hanno
diritto di farsi
rappresentare quando la questione viene esaminata dal Comitato e
di presentare
osservazioni oralmente o per scritto, o in entrambe le forme.
h) Il Comitato deve presentare un rapporto, entro dodici mesi
dalla data di ricezione
della notifica prevista alla lettera b):
i) Se è stata trovata una soluzione conforme alle condizioni
indicate alla lettera e), il
Comitato limita il suo rapporto ad una breve esposizione dei fatti
e della soluzione
raggiunta;
ii) Se non è stata trovata una soluzione conforme alle condizioni
indicate alla lettera
e), il Comitato limita il suo rapporto a una breve esposizione dei
fatti; il testo delle
osservazioni scritte e i verbali delle osservazioni orali
presentate da gli Stati parti
interessati vengono allegati al rapporto.
Per ogni questione, il rapporto è comunicato agli
Stati parti interessati.
2. Le disposizioni del presente articolo
entreranno in vigore quando dieci Stati parti del presente Patto
avranno fatto la
dichiarazione prevista al paragrafo del presente articolo.
Detta dichiarazione sarà depositata dagli Stati parti presso il
Segretario generale delle
Nazioni Unite, che ne trasmetterà copia agli altri Stati parti.
Una dichiarazione potrà
essere riti rata in qualsiasi momento mediante notifica diretta al
Segretario generale.
Questo ritiro non pregiudicherà l'esame di qualsiasi questione che
formi oggetto di una
comunicazione già inviata in base al presente articolo;
nessun'altra comunicazione di uno
Stato parte sarà ricevuta dopo che il Segretario generale abbia
ricevuto notifica del
ritiro della dichiarazione, salvo che lo Stato parte interessato
non abbia fatto una nuova
dichiarazione.
Articolo 42
1. a) Se una questione deferita al Comitato in
conformità all'art. 41 non viene risolta in modo soddisfacente per
gli Stati parli
interessati, il Comitato, previo consenso degli Stati parti
interessati, può designare
una Commissione di conciliazione ad hoc (indicata da qui innanzi
come "la
Commissione"). La Commissione mette i suoi buoni uffici a
disposizione degli Stati
parti interessati, allo scopo di giungere ad una soluzione
amichevole della questione,
basata sul rispetto dei presente Patto.
b) La Commissione è composta di cinque membri nominati di concerto
con gli Stati parti
interessati. Se gli Stati parti interessati non pervengono entro
tre mesi a un'intesa
sulla composizione della Commissione, o di parte di essa, i membri
della Commissione sui
quali non è stato raggiunto l'accordo sono eletti dal Comitato fra
i propri membri, con
voto segreto e a maggioranza dei due terzi.
2. I membri della Commissione ricoprono tale
carica a titolo individuale. Essi non devono essere cittadini né
degli Sta ti parti
interessati, né di uno Stato che non sia parte del presente Patto,
né di uno Stato parte
che non abbia fatto la dichiarazione prevista all'art. 41.
3. La Commissione elegge il suo Presidente e
adotta il suo regolamento interno.
4. Le riunioni della Commissione si tengono
normalmente nella Sede delle Nazioni Unite ovvero nell'Ufficio
delle Nazioni Unite a
Ginevra. Tuttavia, esse possono svolgersi in qualsiasi altro luogo
appropriato che può
essere stabilito dalla Commissione previa consultazione con il
Segretario generale delle
Nazioni Unite e con gli Stati parti interessati.
5. Il Segretariato previsto all'art. 36 presta i
suoi servigi anche alle commissioni nominate in base al presente
articolo.
6. Le informazioni ricevute e vagliate dal
Comitato, sono messe a disposizione della Commissione, e la
Commissione può chiedere agli
Stati parti interessati di fornirle ogni altra informazione
pertinente.
7. Dopo un completo esame della questione, ma in
ogni caso entro un termine massimo di dodici mesi dal momento in
cui ne è stata
investita, la Commissione presenta un rapporto al Presidente del
Comitato, perché sia
trasmesso agli Stati parti interessati:
a) se la Commissione non è in grado di completare l'esame della
questione entro i dodici
mesi, essa si limita ad esporre brevemente nel suo rapporto a qual
punto si trovi l'esame
della questione medesima;
b) se si è giunti ad una soluzione amichevole
della questione, basata sul rispetto dei diritti dell'uomo
riconosciuti nel presente
Patto, la Commissione si limita ad esporre brevemente nel suo
rapporto i fatti e la
soluzione a cui si è pervenuti;
c) se non si è giunti ad una soluzione ai sensi
della lettera b), la Commissione espone nel suo rapporto i propri
accertamenti su tutti i
punti di fatto relativi alla questione dibattuta fra gli Stati
parti interessati, nonché
le proprie considerazioni circa la possibilità di una soluzione
amichevole dell'affare.
Il rapporto comprende pure le osservazioni scritte e un verbale
delle osservazioni orali
presentate dagli Stati parti interessati;
d) se il rapporto della Commissione è presentato
in conformità alla lettera c), gli Stati parti interessati, entro
tre mesi dalla
ricezione del rapporto, debbono rendere noto al Presidente del
Comitato se accettano o
meno i termini del rapporto della Commissione.
8. Le disposizioni del presente articolo non
pregiudicano le attribuzioni del Comitato previste all'art. 41.
9. Tutte le spese dei membri della Commissione
sono ripartite in parti uguali tra gli Stati interessati, in base a
un preventivo
predisposto dal Segretario generale delle Nazioni Unite.
10. Il Segretario generale delle Nazioni Unite è
autorizzato a pagare, se occorre, le spese dei membri della
Commissione prima che gli
Stati parti interessati ne abbiano effettuato il rimborso, in
conformità al paragrafo 9
dei presente articolo.
Articolo 43
I membri del Comitato e i membri delle commissioni
di conciliazione ad hoc che possano essere designate al sensi
dell'art. 42 hanno diritto a
quelle agevolazioni, quei privilegi e quel le immunità
riconosciuti agli esperti in
missione per conto delle Nazioni Unite, che sono enunciati nelle
sezioni pertinenti della
Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.
Articolo 44
Le disposizioni per 1' attuazione dei presente
Patto si applicano senza pregiudizio delle procedure istituite nei
campo dei diritti
dell'uomo ai sensi o sulla base degli strumenti costitutivi e
delle convenzioni delle
Nazioni Unite e degli istituti specializzati; e non impediscono
agli Stati parli del
presente Patto di ricorrere ad altre procedure per la soluzione di
una controversia, in
conformità agli accordi internazionali generali o speciali in
vigore tra loro.
Articolo 45
Il Comitato, tramite il Consiglio economico e
sociale, presenta ogni anno all'Assemblea generale delle Nazioni
Unite un rapporto sulle
sue attività
PARTE QUINTA
Articolo 46
Nessuna disposizione del presente Patto può
essere interpretata in senso lesivo delle disposizioni dello
Statuto delle Nazioni Unite e
degli statuti degli istituti specializzati che definiscono le
funzioni rispettive dei vari
organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati riguardo
alle questioni trattate
nel presente Patto.
Articolo 47
Nessuna disposizione del presente Patto può
essere interpretata in senso lesivo del diritto inerente a tutti i
popoli di godere e di
disporre pienamente e liberamente delle loro ricchezze e risorse
naturali.
PARTE SESTA
Articolo 48
1. Il presente Patto è aperto alla firma di ogni
Stato membro delle Nazioni Unite o membro di uno qualsiasi dei
loro istituti specializzati
di ogni Stato parte dello Statuto della Corte internazionale di
giustizia, nonché di
qualsiasi altro Stato che sia invitato dall'Assemblea generale
delle Nazioni Unite a
divenire parte del presente Patto.
2. Il presente Patto è soggetto a ratifica. Gli
strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario
generale delle Nazioni
Unite.
3. Il presente Patto sarà aperto all'adesione di
qualsiasi Stato fra quelli indicati al paragrafo I del presente
articolo.
4. L'adesione sarà effettuata mediante deposito
di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle
Nazioni Unite. 5. Il
Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati
che abbiano firmato il
presente Patto, o che vi abbiano aderito, dei deposito di ogni
strumento di ratifica o di
adesione.
Articolo 49
1. il presente Patto entrerà in vigore tre mesi
dopo la data del deposito presso il Segretario generale delle
Nazioni Unite del
trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il
presente Patto o vi aderiranno successivamente al deposito dei
trentacinquesimo strumento
di ratifica o di adesione, il Patto medesimo entrerà in vigore tre
mesi dopo la data del
deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o
di adesione.
Articolo 50
Le disposizioni del presente Patto si applicano,
senza limitazione o eccezione alcuna, a tutte le unità costitutive
degli Stati federali.
Articolo 51
1. Ogni Stato parte dei presente Patto potrà
proporre un emendamento e depositarne il testo presso il
Segretario generale delle Nazioni
Unite. Il Segretario generale comunicherà quindi le proposte di
emendamento agli Stati
parti del presente Patto, chiedendo loro di informarlo se sono
favorevoli alla con
vocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare dette
proposte e metterle ai
voti. Se almeno un terzo degli Stati parti si dichiarerà a favore
di tale convocazione,
il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici
delle Nazioni Unite.
Ogni emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e
votanti alla
conferenza sarà sottoposto al l'approvazione dell'Assemblea
generale delle Nazioni Unite.
2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo esser
stati approvati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e
accettati, in conformità
alle rispettive procedure costituzionali, da una maggioranza di
due terzi degli Stati
parti del presente Patto.
3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore,
essi saranno vincolanti per gli Stati parti che li abbiano
accettati, mentre gli altri
Stati parti rimarranno vincolati dalle disposizioni del presente
Patto e da qualsiasi
emendamento anteriore che essi abbiano accettato.
Articolo 52
Indipendentemente dalle notifiche effettuate ai
sensi del paragrafo 5 dell'art. 48, il Segretario generale delle
Nazioni Unite informerà
tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 di detto articolo:
a) delle firme apposte al presente Patto e degli strumenti di
ratifica e di adesione
depositati in conformità all'art. 48;
b) della data in cui il presente Patto entrerà in vigore; in
conformità all'art. 49, e
della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi
dell'art. 51.
Articolo 53
1.Il presente Patto, di cui i testi cinese,
francese, inglese, russo e spagnolo, fanno egualmente fede, sarà
depositato negli archivi
delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite
trasmetterà copie autenticate del presente Patto a tutti gli Stati
indicati all'art. 48.
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